Quanto incisiva può essere la funzione di controllo dell’ODV?

La sentenza del tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. II, sent. 8 novembre 2019, n. 13490) sul caso BMPS, nel riconoscere la responsabilità ex 231 di NOMURA e DEUTSCHE BANK in relazione ai reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali commessi da soggetti apicali, in concorso con esponenti di BMPS, impone un’attenta riflessione circa il ruolo e la funzione di controllo dell’Organismo di Vigilanza.

Già con la sentenza Impregilo (Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, dep. 30 gennaio 2014, n. 4677, Impregilo) i Giudici di legittimità sembrano attribuire all’OdV una vera e propria funzione impeditiva dell’evento-reato, affermando che la vigilanza si riduce ad un “mero simulacro” se non si estrinseca in un controllo sui più importanti atti di gestione.

I Giudici di Milano si muovono nella stessa direzione, legittimando l’Organismo di Vigilanza al controllo nel merito dell’operato degli amministratori della società, con la conseguente insorgenza di un obbligo di impedimento del reato.

Come sappiamo il d.lgs. 231/2001 e autorevole dottrina sostiene che l’OdV abbia una finalità preventiva indiretta, poiché ha il compito di assicurare l’effettività dei modelli di organizzazione e di gestione adottati, non quello di prevenire concreti episodi delittuosi.

Il Tribunale di Milano, invece, ammette un controllo diretto degli atti del potere gestionale da parte dell’Organismo di vigilanza. Tale impostazione estenderebbe il controllo al merito dell’attività gestoria, aprendo la strada a potenziali forme di responsabilità omissiva, non previste dall’ordinamento.

Dott. Luca Ciurli