Pratiche di telemarketing di Fastweb e la sanzione dell’Autorità Garante

Il 20 novembre scorso, il Garante ha avviato una complessa istruttoria a seguito della ricezione di centinaia di segnalazioni e reclami inviati da interessatiche lamentavano continue telefonate promozionali (c.d. Telemarketing) da Fastweb e dalla sua rete di vendita per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dalla stessa.
Oltre ad un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), sono numerose le criticità rilevate dall’Autorità:
  • mancata implementazione da parte della Società di controlli della filiera dei dati personali acquisiti nella fase di promozione dei servizi;
  • erronea gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso degli utenti alla comunicazione dei propri dati;
  • gestione e utilizzo di informative non idonee a garantire trasparenza sulle modalità di attivazione e di revoca dei servizi;
  • omesso ricorso a misure di proporzionata efficacia per evitare accessi plurimi e sistematici ai database societari contenenti dati personali e
  • omessa notifica al Garante e agli interessati dei data breach avvenuti;
  • violazione del principio di “esattezza” dei dati trattati;
  • inidonea scelta della base giuridica per l’attività di telemarketing.
Terminata l’istruttoria, il Garante ha applicato una sanzione di 4.501.868 euro e ordinato a Fastweb:
  • di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing prevedendo il ricorso alle sole numerazioni telefoniche censite e iscritte al ROC; 
  • di riformulare l’informativa relativa al servizio “Call me back”; 
  • di adeguare le misure di sicurezza; 
  • il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati contenuti liste di anagrafiche di soggetti terzi che non abbiano acquisito dagli interessati il consenso.
Dott.ssa Erika Piu