Fattura elettronica: quando la si emette (e quando invece non lo si deve fare)

In occasione dell’emissione di un parere in sede di consultazione preventiva avente ad oggetto il tema della fatturazione elettronica (nello specifico: un provvedimento rivolto all’Agenzia dell’Entrate), l’Autorità Garante Privacy ne ha approfittato per rivolgere un monito a una ben più ampia platea di soggetti.

Ha sottolineato che il cedente/prestatore (per capirsi: il venditore) può erogare al consumatore finale fattura elettronica solo quando è soddisfatta una delle due condizioni di cui all’art.6. c.1 lett. c), oppure a), del GDPR:

  • sussistenza di un obbligo normativo (fiscale), o
  • formulazione di una richiesta del consumatore finale.

Fuori da questi casi la creazione di quel documento concreterebbe un trattamento di dati personali da considerarsi in violazione della disciplina europea, si deve quindi emettere “altro documento commerciale”.

Si precisa che la parte del provvedimento che a noi qui maggiormente interessa è il paragrafo 5.5.

Ad esempio, un venditore e-commerce non può impostare il software di gestione delle transazioni in modo che emetta sempre fattura elettronica, anche se – inutile dirlo – questa automatizzazione rappresenterebbe per lui un gradito snellimento logistico, piuttosto che dover differenziare il flusso delle vendite.

D’altro lato si rende necessario che il titolare ponga in essere misure tecnico-organizzative idonee a tenere traccia della richiesta fatta dal cliente.

Il quadro sanzionatorio sarebbe quindi quello tipico dell’art.83 del GDPR e dell’art.166 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03 (per cui, al solito: “fino a 10mila € / 2% del fatturato totale”). Non può neanche escludersi inoltre l’esposizione al rischio di eventuali pretese risarcitorie ex art.82 del Regolamento.

In conclusione facciamo notare che il Garante per svolgere la sua analisi ha acquisito, tra quelle transitate dallo SDI, un campione rappresentativo di “fatture B2C” le quali risultavano appunto riferibili principalmente al commercio elettronico.

Qui si può leggere il comunicato stampa ufficiale.

Dott. Dario Castelvecchi